La normativa impone a tutti i gestori di attività soggette ai controlli di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti; è quindi necessario ispezionare frequentemente il luogo di lavoro, i sistemi di esodo, le attrezzature antincendio e gli impianti tecnici ed elettrici dell'esercizio e verificare periodicamente la funzionalità degli stessi.
L'art. 5 comma 2 del D.P.R. 37/98 obbliga ad annotare in un apposito registro tutti i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro dei controlli antincendio deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile in azienda per i controlli dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Il Centro Sicurezza ha recentemente pubblicato un nuovo registro dei controlli antincendio
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